Alcune precisazioni in merito alla DSU: tutti i trattamenti erogati dall’INPS e presenti nel casellario, non vanno indicati nella DSU ordinaria in quanto l’NPS li inserisce direttamente. Vi ricordiamo che vanno però indicati nell’eventuale necessità di elaborare una DSU CORRENTE.
Per la DSU CORRENTE siamo a chiarire che è possibile elaborare la dichiarazione, con un interpretazione estensiva della normativa:
- in caso vi sia la risoluzione del rapporto di lavoro al fine del pensionamento con riduzione reddituale;
- in caso di cassa integrazione a tempo parziale (e non solo a zero ore) fermo restando che deve essere dimostrabile la riduzione dell’attività lavorativa.
Vi ricordiamo inoltre che le variazioni lavorative devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi della DSU calcolata in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente la variazione deve essere intervenuta pertanto dopo il 1° gennaio 2019.
Vi informiamo che in caso di mancato rinnovo della DSU entro il 31/01/2021 le domande RDC-PDC saranno sospese dall’Inps con differimento nell’erogazione del beneficio. Il cittadino potrà comunque presentare l’ISEE nei due mesi successivi di febbraio e marzo p.v. per vedersi riconosciuto il beneficio compresi gli arretrati.
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